Art. 1.

      1. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «322-bis,» è inserita la seguente: «323,»;

          b) al comma 2-bis, dopo la parola: «322-bis» è inserita la seguente: «, 323».